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Statuto
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
(ASSOCIAZIONE TRANS GENERE)
ART. 1 – L’Associazione denominata TRANS GENERE più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Livorno, via degli Acquioli 60, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R.T. 26 aprile 1993, n° 28 e successive modifiche e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, in particolare l’associazione si impegna per l’affermazione del diritto all’identità personale.
ART. 2 – L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
L’ Associazione è un organizzazione pacifista, ecologista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria, libertaria e antifascita.
ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: nel campo della cultura e dell’informazione, nel dialogo e confronto con istituzioni, partiti e sindacati, nell’alleanza con altri movimenti che condividano i suoi obiettivi e principi.
ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:
a) Promozione culturale sul diritto della persona, in particolare presso: servizi sociali, forze dell’ordine, frontiere, uffici anagrafici, strutture socio-sanitarie, magistratura, enti di formazione scolastica, sindacati, associazioni di categoria, ordine dei medici e degli psicologi, aziende ecc.
b) Programmare ed organizzare iniziative di carattere informativo e formativo quali: conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde e quant’altro si utile al raggiungimento dello scopo;
c) Organizzare attività di tipo ludico ricreativo al fine di favorire l’incontro delle persone e lo sviluppo di dialettiche di conoscenza reciproca, anche finalizzate all’autofinanziamento.
d) Rappresentare a livello nazionale la realtà T* ed intersessuata in sede legislativa e giudiziaria, collaborando con tutte le altre realtà sociali, politiche e associative nazionali nella prospettiva dell’affermazione del diritto della persona in senso olistico.
e) Collaborare alla realizzazione di un sistema normativo più evoluto in materia di parità dei diritti, delle libertà civili e dell’autodeterminazione delle persone, in riferimento ai diritti fondamentali della nostra Costituzione e dei vari organismi sovranazionali.
Obiettivi dell’Associazione saranno altresì il riconoscimento dei diritti civili delle coppie T*, l’abolizione di ogni discriminazione normativa relativa al genere e all’orientamento sessuale, il riconoscimento dell’autodeterminazione alla propria identità di genere delle persone intersessuate e di quanti non si identificano necessariamente con i contenuti stereotipati dei termini “maschio” e “femmina”.
SOCI
ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Consiglio. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno tre mesi prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:
ñ decesso;
ñ mancato pagamento della quota sociale;
ñ dimissioni;
ñ espulsione per fatti gravi rilevati dal Consiglio e su suo insindacabile giudizio.
ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso presso il Collegio di Garanzia che verrà indicato dal Consiglio ed eletto dall’assemblea dei soci. Il ricorso deve essere presentato formalmente entro trenta giorni dal provvedimento o dall’accadimento costitutivo l’oggetto del ricorso. Su tale ricorso deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART. 8 – La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
ART. 9 – I soci dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono equiparare la loro prestazione a nessun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, su base di specifici contratti.
ORGANI SOCIALI
ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
ñ Assemblea generale degli iscritti;
ñ Consiglio direttivo;
ñ Presidente;
ñ Vicepresidente.
ñ Il Tesoriere
ñ Il Collegio dei Garanti
ART. 11 – L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta ogni tre anno entro i primi sei mesi dell’anno.
Inoltre il Consiglio può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima anche attraverso posta elettronica.
ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART.13 – L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è’ ammessa la delega.
ART.14 – L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione da parte del Consiglio direttivo, anche quelle presentate da ogni socio almeno un mese prima al Consiglio.
ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.
ART. 16 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 5membri (Presidente, vice-presidente segretario tesoriere ecc) e si riunisce di norma una volta al mese sia fisicamente che virtualmente. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.
ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
ñ eseguire le delibere dell’assemblea;
ñ formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
ñ predisporre il rendiconto annuale;
ñ predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
ñ deliberare circa l’ammissione dei soci;
ñ deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
ñ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
ñ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
ART. 19 – La presidenza rappresenta in modo esclusivo l’Associazione in ogni contesto pubblico ed ha la firma e la gestione della denominazione.
Compiti principali del Presidente sono:
ñ Rappresenta e presenta la linea politica dell’Associazione;
ñ La Presidenza è la titolare del Conto Corrente con doppia firma disgiunta con la Vice-presidenza;
ñ rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
ñ convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
ñ è nel pieno diritto della Presidenza di agire entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.
ART. 19 bis – La Vice-presidente sostituisce la Presidenza in tutti i casi in cui questa non possa essere disponibile.
I Compiti della Vice-presidente sono:
ñ Coadiuva la Presidenza in tutte le sue funzioni;
ñ La Vice-presidenza ha la firma disgiunta sul Conto Corrente dell’associazione insieme alla Presidenza;
ñ Gestisce la segreteria dell’Associazione e la buona tenuta dei libri;
ART. 19 ter – Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo anche fuori dall’ambito dell’Associazione.
Compiti del Tesoriere sono:
ñ la tenuta aggiornata ed in ordine dei libri contabili;
ñ la predisposizione del bilancio consuntivo dell’associazione;
ñ la predisposizione del bilancio preventivo dell’associazione;
ñ la tenuta di tutta la documentazione fiscale dell’associazione;
Tutte le uscite di cassa devono essere comunicate alla Presidenza o, in sua assenza, alla vice-presidenza che le effettueranno direttamente.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 20 – Le entrate della associazione sono costituite da:
ñ contributi dei soci;
ñ contributi di privati;
ñ contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
ñ contributi di organismi internazionali;
ñ donazioni o lasciti testamentari;
ñ rimborsi derivanti da convenzioni;
ñ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:
ñ beni mobili e immobili;
ñ donazioni, lasciti o successioni.
ART. 21 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.
ART. 22 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ATTIVITA’ SECONDARIE
ART. 23 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24 – La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 25 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.











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